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Il Collegio dei revisori


Componenti:
BELLUCCI MARIO
STEFANINI EUGENIO
RICCARDO VITTI

Le funzioni - Art. 12 dello Statuto


  1. Il Collegio dei Revisori è composto di tre membri, nominati dalla Giunta e scelti tra persone estranee ai consigli degli enti locali consorziati. Non possono essere nominati soggetti che si trovino nelle condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità previste per i Sindaci delle società per azioni. La sopravvenienza di tali condizioni è causa di automatica decadenza.
  2. I membri del Collegio durano in carica tre anni, non sono revocabili, salvo inadempienza, e sono rieleggibili per una sola volta. Il Collegio dei Sindaci provvede, nella prima seduta, all'elezione del Presidente.
  3. Il Collegio dei Sindaci revisori vigila sulla regolarità contabile ed in generale sulla gestione economico-finanziaria, verifica la legittimità degli atti, controlla la corrispondenza fra rendiconto e risultanze delle scritture contabili correttamente tenute a norma di legge, controlla la correttezza delle valutazioni di bilancio, con particolare riferimento agli ammortamenti, accantonamenti, ratei e risconti, redige la relazione triennale per l'Assemblea.
  4. Il Collegio, inoltre, vigila sull'attività del Direttore in relazione alla tutela del patrimonio del Consorzio, segnalando alla Giunta gli atti che possono recare danno al patrimonio stesso, indaga senza ritardo sui fatti riguardanti la gestione denunciati da ogni rappresentante di un ente consorziato, presentando le proprie conclusioni ed eventuali proposte alla Giunta consortile.
  5. A tali scopi, ciascun componente del Collegio ha diritto di accedere agli atti e ai documenti della Società.
  6. Al Presidente e ai membri del Collegio dei Sindaci revisori è corrisposta un'indennità il cui ammontare è deliberato dalla Giunta.
  7. L'attività del Collegio dei Sindaci, le valutazioni espresse su singoli atti o più in generale sulla gestione, nonchè le decisioni raggiunte sono verbalizzate in un apposito libro tenuto a cura del Presidente del Collegio. Copia del verbale di ciascuna seduta viene trasmessa al Presidente della Giunta e al Direttore.